Superbonus 110% DL 28/12/2023: Il governo salva i lavori parzialmente eseguiti
Il Governo chiude con il 110% salvando dal recupero i lavori effettuati benché anche se non ultimati.
di Redazione - 30 dicembre 2023 07:26
Nell’apprensione generale dei proprietari e delle imprese coinvolti negli interventi di superbonus il governo approva un Decreto Legge che elimina il vincolo del passaggio di due classi con recupero da parte dell’ Agenzia delle Entrate per i lavori non ultimati, fatti salvi tutti gli altri requisiti. Il Governo tutela il completamento dei lavori con un contributo ai soggetti con reddito fino a 15000 euro se alla data del 31/12/2023 sono stati effettivamente realizzati almeno il 60% dei lavori.
La norma tutela i proprietari dalla restituzione del credito fiscale sebbene ma pone a rischio la chiusura dei cantieri non ultimati vengano abbandonati dalle imprese attivando CIG nel comparto
La Bozza del Decreto Legge entrerà in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione sulla GU della repubblica italiana emana:
Articolo 1
(Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia)
1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
2. A valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.