Comunicato preventivo: Norme per la pubblicità elettorale
Spazi Elettorali: Elezioni Regionali 2025
di Redazione - 07 settembre 2025 09:22
L'editore di questo giornale online, ai sensi del disposto normativo di cui alla legge numero 28 del 22 febbraio 2000, comunica che intende pubblicare sulla propria testata giornalistica messaggi politici elettorali e che tali messaggi potranno essere pubblicati secondo le regole ed i criteri di seguito esposti.
Tutti i messaggi elettorali dovranno indicare il soggetto politico committente e dovranno recare la dicitura: “Messaggio politico elettorale” in conformità con la legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana, e in particolare la Delibera n. 205/18/CONS.
Nel dettaglio:
1) Gli spazi di propaganda elettorale saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta in condizione di parità;
2) In caso di alleanze, ogni partito viene considerato in modo autonomo ed indipendente dall’alleanza;
3) Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno possibili in qualunque giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni;
4) In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i messaggi politici elettorali verranno rimossi entro la mezzanotte del giorno 23 settembre 2022;
Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario contattare il direttore Elisabetta Marcianò o inviare una e-mail a redazione@reggioinforma.it
La normativa di riferimento
La normativa di riferimento in materia di par condicio è contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. Essa disciplina i periodi di campagna elettorale che iniziano a seguito dello scioglimento delle assemblee e della convocazione dei comizi elettorali.
In tema di diffusione dei messaggi politici e elettorali su quotidiani e periodici, la legge 28/2000, all’art. 7, comma 2, prevede che tale forma di comunicazione politica sia limitata, nel periodo elettorale, alla pubblicazione di:
– annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
– presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati;
– confronto fra più candidati.
Sono vietate altre forme di comunicazione politica.
I messaggi politici elettorali di comunicazione politica devono essere riconoscibili come tali e pubblicati in box chiaramente evidenziati e aventi caratteristiche uniformi per ciascuna testata. Devono anche recare la dicitura “messaggio elettorale” ed indicare il nome del committente del messaggio.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
La disciplina relativa alla par condicio in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.