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Stop dalla Città Metropolitana all’approvazione del Piano Strutturale della città di Reggio Calabria

Respinti gli emendamenti 1-3 e 4 approvati dal da CC con delibera 101 del 30.12.2023

di Francesco Nicolò - 06 aprile 2024 05:23

La città Metropolitana di Reggio Calabria ferma l’iter di approvazione del piano strutturale della città di Reggio Calabria. Sembra un gioco di parole, ma in sostanza è un stop all’iter di approvazione, che segue  la pubblicazione del MIBAC di richiesta di un super vincolo “ Piano de Nava” (vincolo alla memoria storica) su  quasi l’intera città.

Sembrava quasi fatta, quando il Consiglio Comunale della Città di Reggio Calabria nel mese di dicembre scorso, con approvazione dei solo 8 emendamenti, (il CC aveva già respinto tutti gli altri 11 emendamenti presentati dal consigliere Massimo Ripepi) annunciava la fine dell’iter burocratico del PSC. 

Come prassi, vengono trasmessi gli atti alla Regione Calabria e alla città metropolitana di Reggio Calabria, per la valutazione del PSC, in relazione delle relative competenze come richiesto nella fase 3 dell’ procedimento di approvazione del piano strutturale: “il PSC è trasmesso al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, alla Provincia e alla Città metropolitana, per l'acquisizione, entro e non oltre novanta giorni, del parere definitivo motivato sulla conformità e sulla coerenza urbanistica e ambientale con i rispettivi QTR, PTCP e РТСМ е relativamente alla procedura VAS.”

Se la Regione approva la deliberazione della Consiglio Comunale, il settore Pianificazione, dell’ente Metropolitano respinge tre degli otto emendamenti bloccando quindi di fatto  l’avvio dell’ultima fase prevista di l’approvazione definitiva di tutto il piano e trasmissione degli atti per la pubblicazione. In particolare degli 8 emendamenti proposti dal consigliere Giuseppe Sera, 3 vengono respinti e riguardano:

Emendamento 1

Siano recepite in tutte le schede degli ATU del PSC, nonché negli articoli del REU, le disposizioni di cui alla legge regionale n.25/2022 e ss.mm.ii. recante "Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso" nonché del DPR 380/01 e ss.mm.ii. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in particolare relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia (art.3 c.l lett.d), giuste modifiche apportate dalle leggi nn. 34 e 91 del 2022, consentendo pertanto, in tutti gli ATU del REU le trasformazioni edilizie ivi previste, nel rispetto dei limiti quantitativi di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzati del PRG, cosi come accertato e riportato nel documento di analisi ricognitiva allegato alla DCC n.92 del 29.12.2016 di adesione alla "pianificazione a consumo zero" di cui all'art. 27 quater della L.R. n. 19/02, recepiti nel PSC.

Motivazione 

L'emendamento approvato dal Consiglio Comunale ha un impatto effettivo, rispetto al REU già adottato, esclusivamente per la disciplina relativa all'ATU 1.1 "orientato in prevalenza alla tutela e alla conservazione della città antica - centro storico del capoluogo" ed all'ATU 1.2 "orientato in prevalenza alla tutela e alla conservazione della città antica - centri storici delle frazioni".

Per gli altri ATU, quanto previsto dall'emendamento risultava di fatto già ammissibile…. Il recepimento di tale emendamento, congiuntamente alle previsioni dell'emendamento n.4 …, conseguirebbe infatti l'effetto di reintrodurre, in maniera indiscriminata e irragionevole, una disciplina speciale con carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie, ponendosi in conflitto con la necessità di un'organica pianificazione funzionale all'ordinato sviluppo del territorio comunale e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell'ambiente, presidiate, tra l'altro, dagli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


Emendamento n.3

Al c.2 lett. c) dell'art. 139 del REU per come riformulato, le parole "per le aree ricadenti fuori dal territorio urbanizzato" siano modificate, in coerenza all'art 27 del PTCP e secondo quanto disposto agli artt. 3, p.4, c.3 lett. c) e 25 del Tomo IV "Disposizioni normative" del QTRP, con le seguenti "nei tratti di territorio non urbanizzato, posti fuori dai centri e dai nuclei abitati cosi come definiti nell'articolo 11 del QTRP e riportato alla successiva lett. g) p. I del medesimo art. 139, ossia secondo il Nuovo Codice della Strada, art. 4 D.lgs. 285/92 e la delimitazione della cartografia allegata alla D.G.C, n. 146 del 17.07.2019". Siano adeguati gli elaborati grafici eventualmente interessati da tale modifica.

Motivazione

L'emendamento si pone in netto contrasto con le previsioni, sovraordinate alla pianificazione comunale ed invero già operanti, dell'art.27 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del PTCP approvato con delibera di CP n.39/2016. In ragione di ciò non appaiono in alcun modo applicabili le previsioni del QTRP ivi richiamate.

Emendamento n. 4

In coerenza all'art. 20 c.4 delle disposizioni normative del QTRP, che prevede che il Comune operi attraverso appositi strumenti attuativi di dimensione minima di 3 ettari esclusivamente negli ambiti "urbanizzabili" (TDU della macro zonizzazione) del PSC, rappresentati dagli ATU III.1, III.2 e III.3 come desumibile dalle tavole di configurazione morfologica degli ATU (Tav. 1a,1b,Ic,1d,le,I), si dispone che in tutti gli altri casi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 120 c.1 lett. c) del REU, ossia per tutti gli altri ATU del PSC ricadenti all'interno dell'ambito classificato "Urbanizzato" (TU della macro zonizzazione), come desumibile dalle tavole di configurazione morfologica degli ATU (Tav.la,1b,Ic,1d,le,1f), sia consentito in luogo del previsto piano attuativo di dimensione minima di 1 ettaro, il permesso di costruire convenzionato disciplinato dall'art. 28 bis del DPR 380/01 e dall'art 114 c.3 lett. c) del REU, secondo lo schema di convenzione approvato con DCC n. 53 del13.08.2020, senza alcun obbligo del lotto minimo.

Motivazione 

In estrema sintesi l'emendamento prevede che nell'ambito del territorio Urbanizzato sia sempre consentito il permesso di costruire convenzionato senza alcun obbligo del lotto minimo.

Pur risultando in linea generale possibile il titolo abilitativo proposto, il Comune dovrebbe chiarire in quale modo l'applicazione indiscriminata di tale modalità possa conciliarsi con l'obiettivo di promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo di norma in maniera contigua tale da favorire la continuità urbana (art 3 comma 2 lett. a) della L.R. 19/02), nonché gli indirizzi finalizzati ad Orientare le dinamiche insediative su linee che rafforzino, riqualifichino e completino i sistemi insediativi esistenti e migliorare i caratteri costitutivi dell'insediamento da un punto di vista morfologico, tipologico, estetico, costruttivo, paesaggistico, richiamati, tra l'altro, dall'art. 53 delle Norme del PTCP.

L’Ente Metropolitano con una nota decisamente graffiante conclude richiamando l’obbligo della Città di Reggio a avviare compiutamente le consultazioni  pubbliche:

In merito appare opportuno richiamare, oltre alle regole generali che sottendono alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione, le specifiche disposizioni della LR n.19/2002, ed in particolare l'art.2 - Partecipazione, il cui comma 2 recita:

"Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse"

Per non incorrere in vizi procedurali che potrebbero portare anche alla nullità dell'approvazione, si ritiene opportuna la riapertura della fase di presa visione e presentazione di osservazioni, prevista dal comma 8 dell'art.27 della LR n. 19/2002, con la pubblicazione di un nuovo avviso, a parere di questo settore redatto anche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e di cui dare notizia su almeno un quotidiano a diffusione regionale, contenente l'indicazione del deposito del nuovo REU e dei termini entro i quali prenderne visione e formulare eventuali osservazioni.

Piano Strutturale che a parere di molti, non risolverà il “suicidio urbano” compiuto nel tempo ma consoliderà lo stato di degrado che verosimilmente andrebbe ricostruito, secondo regole e dettami normativi certamente, ma con la ricostruzione e non la conservazione.


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